L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è il provvedimento, introdotto dal D.P.R. 59/2013, rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di seguito elencati:
a) autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152;
b) comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, per l´utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152;
d) autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n° 447;
f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n° 99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152.
I gestori degli impianti che intendono o devono richiedere il rilascio, la modifica o il rinnovo di almeno uno dei titoli abilitativi in materia ambientale prima richiamati devono presentare domanda di AUA.
È fatta salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette a sola comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP.
L’attivazione, l’allacciamento o la modifica di scarico industriale assimilabile al domestico in pubblica fognatura è attività soggetta a sola comunicazione ai sensi della vigente normativa regionale (D.G.R. 1053/2003) e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. È pertanto facoltà del gestore avvalersi o meno dell’Autorizzazione Unica Ambientale in caso di scarichi industriali assimilabili al domestico in pubblica fognatura. In caso di nuovo scarico e/o modifica ad allacciamento esistente deve comunque essere ottenuto parere favorevole da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato.
Direttore Area Tecnica, ing. Antonio Nicastro
Responsabile del procedimento amministrativo relativo all'adozione dell'AUA è il Responsabile dell'unità opertaiva Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE Bologna.
Segretario generale, Giuseppina Crisci.
Nel caso il procedimento amministrativo non si concluda entro il termine previsto, l'interessato può ricorrere al soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo affinché questi concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Tale richiesta deve essere inoltrata via mail alla pec: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it
Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive.
La richiesta deve essere inoltrata tramite il portale Accesso unitario.
L'istanza di AUA può essere richiesta da:
- Piccole e Medie Imprese (PMI), come definite dal D.M. 18/04/2005,
- impianti non soggetti ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), anche se non sono in capo ad una PMI.
Domanda di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con modulistica e allegati previsti dalle vigenti normative di settore relative alle matrici interessate, come elencati nel portale Accesso unitario.
Occorre corrispondere gli oneri istruttori dovuti ad ARPAE, secondo quanto riportato nel tariffario ARPAE regionale, approvato con D.G.R. 14/2016 e revisionato con D.G.R. 798/2016 e 926/2019.
Occorre inoltre corrispondere i diritti di segreteria secondo quanto quantificato dalla delibera G.C. n. 8/2021 e n. 2 marche da bollo (rispettivamente per istanza e rilascio). Per effettuare pagamenti elettornici, consulta la scheda informativa.
Decorsi 30 giorni dal ricevimento della domanda, in assenza di comunicazione da parte dell’autorità competente, l’istanza si intende correttamente presentata.
Se l’AUA sostituisce titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a 90 giorni, l’autorità competente adotta il provvedimento nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che rilascia il titolo.
Se l’AUA sostituisce titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, l’autorità competente adotta l’AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda (150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni della documentazione).
L'autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio. Ai fini del rinnovo dell'AUA il titolare della stessa, almeno 6 mesi prima della scadenza, invia all'Autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata della documentazione aggiornata.
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