Gli atti di nascita, matrimonio e morte sono formati nel Comune in cui tali fatti accadono e sono trasmessi d’ufficio al Comune di residenza degli interessati, per la trascrizione.
Gli atti di nascita, matrimonio e morte relativi a cittadini italiani e formati all’estero devono essere trasmessi al comune italiano di residenza o di iscrizione anagrafica all’AIRE, per la trascrizione. La trasmissione avviene normalmente tramite il Consolato italiano competente; la trascrizione può comunque essere richiesta da chiunque vi abbia interesse.
Ai sensi dell'art. 19 del DPR 396/00, i cittadini non italiani residenti in Italia possono richiedere la trascrizione di atti di stato civile formati all'estero che li riguardano, purché adeguatamente tradotti e legalizzati (salvo esenzioni) e purché non contrari all'ordine pubblico. Di tali atti però, secondo le norme vigenti, non è possibile ottenere certificazione, ma solo copia integrale.
Monia Pellizzari
Direttore Area Amministrativa a Innovazione.
Nel caso il procedimento amministrativo non si concluda entro il termine previsto, l'interessato può ricorrere al soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo affinché questi concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Tale richiesta deve essere inoltrata via mail alla pec: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it oppure per iscritto all'URP
La domanda, corredata dalla documentazione, può essere presentata personalmente dall'interessato e dall’esercente la potestà nel caso di minore, o inoltrata a mezzo posta allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento.
L’atto di stato civile di cui si chiede la trascrizione deve essere:
Il termine è di 30 giorni dalla richiesta
L’avvio del procedimento può essere d’ufficio (in caso di trasmissione da altra Pubblica Amministrazione) oppure ad iniziativa di parte. L’iniziativa di parte si concretizza con il deposito presso l’ufficio di stato civile del comune di residenza della richiesta formale di trascrizione dell’atto di nascita, di matrimonio o di morte. L’ufficio di stato civile verifica la regolarità della documentazione prodotta e la propria competenza a trascrivere l’atto. Riscontrata la regolarità della documentazione, il procedimento si conclude con la trascrizione dell’atto.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti, con giuramento davanti all’ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero (art. 22 D.P.R. 3.11.2000, n. 396).
I documenti e gli atti dello stato civile formati all’estero da autorità straniere devono essere legalizzati , salvo la vigenza di convenzioni esentative (art. 21 3° comma D.P.R. 3.11.2000, n. 396 ).
Le firme sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e da valere nello Stato italiano sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero. Quelle su atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, da valere nello Stato italiano, devono essere legalizzate a cura delle Prefetture (art. 33 2° e 4° comma D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
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Richiesta trascrizione atto di matrimonio di cittadini stranieri di entrambi i coniugi | f54253534f801a29be5b74d3f8b96253.pdf | 46.97 KB | Scarica | |
Richiesta trascrizione atto di matrimonio entrambi coniugi | ff7d61ea14a34d16e47fefb175a9dec8.pdf | 46.92 KB | Scarica | |
Richiesta trascrizione atti di stato civile di cittadini stranieri | f89322fc61d3634abe7a70ae921fbbc8.pdf | 44.75 KB | Scarica | |
Richiesta trascrizione atti di stato civile di cittadini italiani | ff0cc96ca4250107ed4aa29482929334.pdf | 47.69 KB | Scarica |
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