Il figlio di genitori entrambi stranieri, nato in Italia e legalmente residente dalla nascita fino ai 18 anni può acquistare la cittadinanza italiana.
L'interessato deve esprimere la sua volontà di divenire cittadino italiano con dichiarazione resa all'Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza. Tale dichiarazione può essere resa tra i 18 e i 19 anni di età.
Monia Pellizzari
Direttore AreaAmministrativa e Innovazione.
Nel caso il procedimento amministrativo non si concluda entro il termine previsto, l'interessato può ricorrere al soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo affinché questi concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Tale richiesta deve essere inoltrata via mail alla pec: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it oppure per iscritto all'URP
La dichiarazione deve essere resa tassativamente entro il diciottesimo anno di età.
E’ necessario fissare un appuntamento con l’Ufficio di Stato Civile per l’istruttoria della pratica.
- Essere cittadino straniero di età compresa tra i 18 e 19 anni
- Essere nato in Italia da genitori stranieri dei quali almeno uno residente in Italia
- Aver risieduto legalmente in Italia fino al compimento del 18° anno di età
- Essere in possesso di regolare titolo di soggiorno.
Per ottenere la cittadinanza italiana, chi rientra nella tipologia sopra descritta, deve presentare all'ufficio dello Stato Civile del Comune:
- Fotocopia (ed originale in visione) del passaporto o, per i cittadini dell’Unione Europea, della carta di identità;
- Fotocopia (ed originale in visione) del documento attestante la regolarità del soggiorno (permesso di soggiorno, carta di soggiorno, attestazione di iscrizione anagrafica);
- ricevuta di versamento del contributo di € 250 sul c.c. 809020 intestato al Ministero dell’Interno.
La restante documentazione verrà acquisita d’ufficio, salvo necessità, in alcuni casi specifici, di integrare la pratica con documenti eventualmente in possesso esclusivo del richiedente (certificati di frequenza scolastica, certificati di vaccinazione, ecc.).
Contributo governativo di € 250.
Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza di tale comunicazione, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.
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