Colui che non è in possesso della cittadinanza italiana ed è discendente di emigrato italiano, che non si è naturalizzato straniero e per il quale non è intervenuta alcuna interruzione nel ramo discendente, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana “jure sanguinis” dalla nascita secondo le indicazioni della Circolare Ministero dell’interno n. K 28.1 del 08.04.1991. Il procedimento può essere avviato solo se l’interessato è iscritto nel registro della popolazione residente del comune di Anzola dell'Emilia. Nell'ipotesi in cui sia residente all’estero occorre rivolgersi al consolato italiano nella circoscrizione di residenza. Il riconoscimento della cittadinanza italiana comporta l’automatico acquisto della cittadinanza italiana anche ai figli minori alla data dell’acquisto della cittadinanza da parte del genitore e con esso conviventi.
Sono quindi previste 2 fasi.
1) Iscrizione all’anagrafe della popolazione residente nel Comune di Anzola (nel caso il cittadino non sia già residente). Qualora il cittadino sia residente all'estero ma voglia fare domanda in Italia, dovrà chiedere la residenza all'Ufficio Anagrafe del Comune di competenza presentando la ricevuta della dichiarazione di presenza (per gli stranieri provenienti dall'area Schenghen la dichiarazione deve essere resa alla Questura entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, mentre per gli stranieri che non provengono da paesi dell'area Schenghen la dichiarazione deve essere resa all'autorità di frontiera al momento del loro ingresso in Italia direttamente con apposizione di timbro su passaporto). Poiché l'Ufficio di Stato Civile ha a disposizione un termine per la conclusione del procedimento pari a 180 giorni, si ricorda che nell'ipotesi in cui lo straniero nell'arco di 3 mesi non riesca ad ottenere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana dovrà chiedere il rilascio del titolo di soggiorno (permesso di soggiorno) o lasciare il territorio italiano.
2) Domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
Monia Pellizzari
Direttore Area Amministrativa e Innovazione.
Nel caso il procedimento amministrativo non si concluda entro il termine previsto, l'interessato può ricorrere al soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo affinché questi concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Tale richiesta deve essere inoltrata via mail alla pec: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it oppure per iscritto all'URP
L’interessato al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis (discendenti da ceppo italiano), iscritto nell'anagrafe del comune, con un traduttore, nel caso in cui non conosca la lingua italiana, fissa un appuntamento contattando l’ufficio di Stato Civile.
Le condizioni richieste per il riconoscimento della cittadinanza si basano, da un lato sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l'avo emigrato) e, dall'altro, sulla prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell'avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).
L'autorità competente ad effettuare l'accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all'estero è l'Ufficio consolare territorialmente competente.
Attenzione: la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione.
Gli atti di nascita, matrimonio e morte devono essere in testo integrale con le eventuali annotazioni/correzioni presenti negli atti. I documenti formati da autorità straniere devono essere tradotti e legalizzati o apostillati a norma di legge (salve le esenzioni previste)
Ulteriori documenti possono essere richiesti dall’ufficio per gli accertamenti prescritti dalla legge.
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Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Atti provenienti dall'Argentina
L'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9 dicembre 1987, ratificato con legge n. 533/1988, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la possibile esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'autorità dell'altra parte. Qualora non risulti la legalizzazione della competente autorità consolare, tutta la documentazione dovrà essere presentata corredata della Apostille dell'Aja ( Convenzione del 5 ottobre 1961).
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Cittadinanza italiana: Istanza di riconoscimento del possesso iure sanguinis | 6a7eaaef8fa8a40953a7c7eb336b08bf.pdf | 57.99 KB | Scarica |
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