Dal 28 settembre 2013, con l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 15/2013, viene ulteriormente modificata la disciplina attuativa dei titoli edilizi. In particolare, una serie di attività, elencate al comma 1 dell'articolo 7 della legge sopraccitata sono completamente liberalizzate, ovvero per le stesse non è più dovuta alcuna comunicazione come precedentemente previsto ai sensi dell'art 6 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. Inoltre ai sensi del 4 comma del medesimo articolo sono ulteriormente ampliati gli interventi realizzabili con comunicazione.
Direttore Area Tecnica Urbanistica, Edilizia e Attività Produttive
La documentazione deve essere inoltrata allo Sportello Unico per l'Edilizia tramite il portale Accesso unitario (edilizia produttiva) o tramite PEC (edilizia residenziale).
La comunicazione deve essere inoltrata dal proprietario dell'immobile o da chiunque abbia titolo alla presentazione ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R. 15/2013.
Per i seguenti interventi:
a) opere di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e opere interne alle costruzioni, qualora non modifichino le destinazioni d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;
b) modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa;
c) modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico,
c bis) opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato alla L.R. 15/2013, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio,
c ter) recinzioni, muri di cinta e cancellate,
c quater) interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi,
c quinquies) recupero e risanamento delle aree libere urbane e interventi di naturalizzazione,
c sexies) significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'Allegato alla L.R. 15/2013,
c septies) serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola,
c octies) ogni altro intervento edilizio non riconducibile agli elenchi di cui al comma 1 dell'art. 7 e agli articoli 10, 13 e 17 della L.R. 15/2013
come individuati al comma 4 dell’art 7 della L.R. l'interessato deve presentare la comunicazione su apposita modulistica scaricabile direttamente dal sito della Regione Emilia Romagna al seguente indirizzo: http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/modulistica-unificata-regionale ed allegando obbligatoriamente la documentazione indicata nel modello stesso.
L'esecuzione delle opere di cui al comma 1 lettera f) dell'art. 7 della L.R. 15/2013 (opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture) è preceduta dalla comunicazione allo Sportello unico delle date di avvio lavori e rimozione del manufatto, con l'eccezione delle opere insistenti su suolo pubblico comunale il cui periodo di permanenza è regolato dalla concessione temporanea di suolo pubblico.
La realizzazione delle opere di cui al comma 1 lettera m) dell'art. 7 della L.R. 15/2013 (pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici e degli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale) è preceduta dalla presentazione della comunicazione disciplinata dall'articolo 7 bis del D.Lgs. 28/2011.
Diritti di segreteria secondo quanto quantificato dalla delibera di Giunta Comunale n. 135/2021.
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Ad eccezione dei casi di convocazione di conferenza dei servizi, entro cinque giorni lavorativi successiva alla presentazione della CILA, lo Sportello unico controlla la completezza della documentazione. Nei trenta giorni successivi, lo Sportello unico verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici per l'esecuzione degli interventi.
Lo Sportello Unico per l'Edilizia provvede ad effettuare l'istruttoria necessaria e il controllo dell'intervento. Si rimanda al precedente paragrafo "Tempi di risposta".
La comunicazione è efficace dal giorno stesso della sua presentazione presso l'Amministrazione Comunale.
Titolo | File | Estensione | Dimensione | Download link |
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Procura speciale per pratiche edilizie | procura_speciale_per_pratiche_edilizie.pdf | 299.51 KB | Scarica |
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Edilizia e sostegno per la casa