La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità è presentata per gli interventi edilizi abilitati con SCIA e con permesso di costruire, ad esclusione degli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune, e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma (art. 10, comma 1 lettera a) della L.R. 15/2013. La stessa segnalazione è facoltativamente presentata dagli interessati nei casi di opere eseguite con CILA e nei casi di titoli in sanatoria.
La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili privi di agibilità che presentano i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, l'attestazione di prestazione energetica ed il superamento e non creazione delle barriere architettoniche.
Direttore Area Tecnica Urbanistica, Edilizia e Attività Produttive
Segretario Generale, Giuseppina Crisci
Nel caso il procedimento amministrativo non si concluda entro il termine previsto, l'interessato può ricorrere al soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo affinché questi concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Tale richiesta deve essere inoltrata via mail alla pec: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it oppure per iscritto all'URP
L'interessato presenta allo Sportello unico, entro 15 giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo originari, la SCCEA corredata di quanto necessario, come previsto dal comma 3 dell'art. 23 della L.R. 15/2013.
La documentazione deve essere inoltrata allo Sportello Unico per l'Edilizia tramite il portale Accesso unitario (edilizia produttiva) o tramite PEC (edilizia residenziale).
La Segnalazione deve essere inoltrata dal proprietario dell'immobile o da chiunque abbia titolo alla presentazione ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R. 15/2013.
L'interessato deve presentare la segnalazione su apposita modulistica scaricabile direttamente dal sito della Regione Emilia Romagna al seguente indirizzo: http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/modulistica-unificata-regionale ed allegando obbligatoriamente la documentazione indicata nel modello stesso.
Diritti di segreteria secondo quanto quantificato dalla delibera di Giunta Comunale n. 135/2021.
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Lo Sportello unico, rilevata l'incompletezza formale della documentazione presentata, richiede agli interessati, per una sola volta, la documentazione integrativa non a disposizione dell'amministrazione comunale. La richiesta sospende il termine per il controllo della segnalazione, il quale riprende a decorrere per il periodo residuo dal ricevimento degli atti.
I controlli sistematici e a campione sono effettuati entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della SCCEA ovvero entro il termine di 90 giorni per gli interventi particolarmente complessi, secondo motivata risoluzione del responsabile del procedimento. Si applicano il comma 10 ed il comma 11 dell'art. 23 della L.R. 15/2013.
Lo Sportello Unico per l'Edilizia provvede ad effettuare l'istruttoria necessaria e il controllo sistematico o a campione dell'intervento. Si rimanda al precedente paragrafo "Tempi di risposta".
L'utilizzo dell'immobile è consentito dalla data di presentazione della segnalazione, fatto salvo l'obbligo di conformare l'opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo Sportello unico in sede di controllo della SCCEA.
Tuttavia, la presentazione della segnalazione non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o parte di esso, ai sensi del regio decreto Testo unico delle leggi sanitarie, ovvero per motivi strutturali.
NUMERO CIVICO: Qualora al fabbricato / unità immobiliare non fosse attribuita la numerazione civica, al momento dell'ultimazione dei lavori occorre richiedere l'assegnazione di numero civico all'Ufficio Anagrafe del Comune mediante la procedura descritta alla pagina "Assegnazione-e-revisione-dei-numeri-civici-interni-ed-esterni".
AGIBILITA' PARZIALE: La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità parziale può essere presentata per singoli edifici e singole porzioni della costruzione ed anche per singole unità immobiliari, purchè siano rispettate le condizioni previste dall'art. 25 della L.R. 15/2013.
SANZIONI: La tardiva presentazione della segnalazione, dopo la scadenza della validità del titolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 26 della L.R. 15/2013.
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Edilizia e sostegno per la casa