Per animali da compagnia si intendono gli animali tenuti, o destinati ad esserlo, dall'uomo per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari. Sono inoltre compresi gli animali che svolgono attività utili come i cani per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, gli animali impiegati nella pubblicità e gli esemplari appartenenti alle specie esotiche in via di estinzione. Sono esclusi i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.
Si reputano attività economiche riguardanti gli animali da compagnia:
Le attività di pet-therapy, riabilitazione e didattiche che coinvolgono gli animali non sono normate dalla L.R. 5/2005.
Sono, invece, escluse le strutture veterinarie pubbliche e private. Per attività di allevamento di cani e gatti, si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per attività di allevamento, si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro. Il titolare dell'attività deve individuare il Responsabile dell'assistenza degli animali avente sede lavorativa stabile presso i locali oggetto della richiesta di autorizzazione e in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta tramite la partecipazione di un corso di formazione professionale riconosciuto dalle Province dell'Emilia-Romagna.
Coloro che intendono esercitare l'attività di commercio al dettaglio di animali da compagnia, dovranno inoltre presentare la Comunicazione di apertura per la vendita al dettaglio, ai sensi del D.Lgs. 114/1998.
Il venditore di animali da compagnia deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto ed è tenuto a segnalare anche alla Azienda Usl competente la vendita di cani ed i dati anagrafici dell'acquirente. E' comunque vietato vendere o concedere a qualsiasi titolo animali da compagnia a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale.
Cinzia Pittacolo
Direttore Area Tecnica, Aldo Ansaloni
Nel caso il procedimento amministrativo non si concluda entro il termine previsto, l'interessato può ricorrere al soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo affinché questi concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Tale richiesta deve essere inoltrata via mail alla pec: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it oppure per iscritto all'URP
L'istanza va formulata come dichiarazione di inizio attività da presentare al Suap del Comune dove si intende svolgere l'attività.
Alla dichiarazione di inizio attività dovrà essere allegato, il parere preventivo dell'Azienda USL, la planimetria e l'attestato di formazione necessario, la relazione tecnica specifica della struttura da attivare.
Il richiedente deve essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e deve essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della DIA, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 10 della L. 575/65, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S., ovvero di non essere stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato.
Il Responsabile dell'assistenza degli animali, avente sede lavorativa stabile presso i locali oggetto della richiesta di autorizzazione, deve essere in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta tramite la partecipazione ad un corso di formazione professionale riconosciuto dalle Province dell'Emilia Romagna.
Il titolare di attività in caso di vendita, di pensione e di addestramento per cani, gatti e furetti, deve tenere e aggiornare un registro di carico e scarico in cui figuri anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
In caso di commercio, allevamento e/o pensione per animali, il titolare deve inoltre tenere un registro degli interventi sanitari effettuati, controfirmati dal medico veterinario responsabile o di riferimento della struttura.
I locali devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità. Devono essere rispettati i requisiti minimi stabiliti dalla legislazione regionale atti a garantire che i locali, le gabbie, le attrezzature e le condizioni ambientali e climatiche delle strutture siano adeguate per garantire il benessere psicofisico dell'animale. La delibera regionale fissa nel dettaglio i requisiti minimi dei locali e delle strutture destinate al commercio degli animali d'affezione a scopo di lucro, da applicarsi anche alle attività di toelettatura quando compatibili con l'attività svolta, nel seguente modo:
- Dichiarazione di inizio attività per strutture di commercio, pensione, toelettatura, allevamento e addestramento di animali da compagnia;
- Parere vincolante dell'azienda Azienda USL;
- Planimetria dei locali vidimata dall'Azienda USL;
- Attestato di formazione (qualora in possesso );
·Relazione tecnica per attività di pensioni di animali da affezione;
- Relazione tecnica per attività di allevamento gatti / Relazione tecnica per allevamento cani / Relazione tecnica per allevamento animali diversi da cani e gatti;
- Relazione tecnica per attività di toelettatura di animali da affezione;
- Relazione tecnica per attività di commercio di animali da affezione;
- Relazione tecnica per attività di addestramento di animali da affezione.
Immediati
L'apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, è subordinata alla presentazione di dichiarazione di inizio attività al Suap. Tale dichiarazione consente l'immediato inizio dell'attività deve essere corredata della documentazione indicante la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione. La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata, altresì, del parere favorevole espresso dal Servizio veterinario della Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività.
Tale parere è vincolante ai fini della presentazione della DIA e viene rilasciato da:
Aree Tematiche:
Imprese e commercio