SCHEDA VALIDA FINO AL 2019
Dal 1° gennaio 2012 è stata istituita in tutti i comuni d'Italia l'imposta municipale propria (IMU) che sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI). L’IMU è un’imposta basata sul possesso, a vario titolo, di fabbricati, di terreni agricoli e di aree fabbricabili,compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.
E' riservato allo Stato esclusivamente il gettito dell’IMU, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. E' destinata al Comune la differenza tra l’imposta calcolata sulla base dell’aliquota deliberata e l'imposta riservata allo Stato.
Dal 2014 l'Imposta Municipale Propria non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali si applica l'aliquota e la detrazione deliberata dal Comune per le abitazioni principali.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Ai fini dell’applicazione dell’IMU è necessario:
- che il proprietario dell’appartamento sia anche proprietario o titolare di diritto reale di godimento (anche se in quota parte) o locatario finanziario delle pertinenze;
- che tali pertinenze siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.
L'IMU non si applica inoltre:
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Sono assimilate all'abitazione principale e pertanto non soggette ad IMU:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza (modifica ex lege dall'01/01/2015).
Al fine dell'assimilazione tali abitazioni devono risultare non locate o date in comodato d'uso.
Sono esenti dall'imposta a decorrere dal 2014:
- i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
A partire dal 1 gennaio 2016, la Legge di stabilità 2016 ha previsto:
- l'esenzione dell'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli prevedendo l'esenzione a favore di quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- un abbattimento della base imponibile ai fini IMU del 50% per gli immobili concessi in comodato gratuito purché regolarmente registrati. Tale riduzione si applica solo in caso di abitazioni, escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale. Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e deve avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9). Dal 2019 tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori (art. 1 c. 644 Legge di stabilità 2019 n. 145 del 30/12/2018).
Ai fini di poter applicare tale riduzione, il contribuente deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU da presentare entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo.
Aliquote Anno 2019
Per l'anno 2019 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 20/12/2018 sono state confermate le aliquote del 2018.
Valori delle aree edificabili Anno 2018
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 14/12/2017 sono state approvati i valori delle aree edificabili per l'anno 2018.
FUNZIONARIO RESPONSABILE
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 03/11/2016 è stato designato il Funzionario Responsabile delle imposte ICI, IMU, TASI nella persona di: DOTT. PASQUALINO RICOTTA.
Annalisa Tedeschi
Per informazioni:
Ufficio Relazioni con il Pubblico
DICHIARAZIONE IMU
Il Decreto Legislativo n. 35 del 8 aprile 2013 ha modificato il termine di presentazione della dichiarazione IMU su modello ministeriale, che deve ora essere trasmessa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a quello in cui sono intervenute le variazioni.
Al fine di poter usufruire delle riduzioni ed agevolazioni d'imposta di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, apposita autocertificazione entro la scadenza del termine per il versamento del saldo dell'anno di competenza. Tale autocertificazione ha validità anche negli anni successivi in cui persistono le medesime condizioni.
E' previsto inoltre l'obbligo di presentazione della dichiarazione al fine di usufruire delle riduzioni, previste dalla Legge di stabilità per l'anno 2016, del 25% per i canoni concordati e del 50% per i comodati gratuiti registrati.
Il versamento dell'IMU può essere effettuato con modello F24 o con bollettino postale n. 1008857615, obbligatoriamente intestato a "Pagamento IMU"; ai fini del versamento IMU occorre utilizzare i seguenti codici tributo, che permettono il versamento separato dell’imposta a favore dello Stato e dell’imposta a favore dei Comuni:
3912 - Imu - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - Comune;
3914 - Imu - imposta municipale propria per i terreni - Comune;
3916 - Imu – imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune;
3918 - Imu - imposta municipale propria per gli altri fabbricati (esclusi quelli di categoria D) - Comune;
3925- Imu - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
3930– Imu - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
Il codice catastale del COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA è: A324
Si ricorda che gli importi sul modello F24 devono essere indicati esclusivamente nella colonna“importi a debito versati”.
L'imposta è versata in due rate nel rispetto delle seguenti scadenze:
Prima rata o rata unica 17 Giugno 2019 (il 16 giugno è domenica)
Saldo 16 Dicembre 2019
Nel caso in cui il contribuente ometta di effettuare il versamento nei termini stabiliti può sanare la propria posizione applicandosi autonomamente le sanzioni ridotte mediante l'istituto del "Ravvedimento".
Nel caso in cui il contribuente non si ravveda nel modo sopra indicato, l'Ufficio tributi procederà all'irrogazione della sanzione prevista dal D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 pari al 30% dell'importo non versato oltre all'applicazione degli interessi nella misura prevista dalla normativa.
COMODATI GRATUITI:
La Legge di stabilità 2016 prevede un abbattimento della base imponibile ai fini IMU del 50% per gli immobili concessi in comodato gratuito purché regolarmente registrati. Tale riduzione si applica solo in caso di abitazioni, escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale. Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e deve avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9). Dal 2019 tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori (art. 1 c. 644 Legge di stabilità 2019 n. 145 del 30/12/2018). Ai fini di poter applicare tale riduzione, il contribuente deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU da presentare entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo.
E' confermata per l'anno 2019 l'aliquota dello 0,48 per cento approvata dal Comune per i comodati gratuiti che rispettano i requisiti (uguali a quelli del 2018).
Nel caso che il comodato gratuito rientri nella casistica dello Stato (registrazione obbligatoria) e in quella prevista dal Comune, il contribuente può usufruire di entrambe le agevolazioni (abbattimento del 50% e aliquota ridotta dello 0,48 per cento).
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio n. 41 del 04/05/2012 e successive modificazioni
Per maggiori informazioni
Modello dichiarazione IMU (41kB - PDF)
Deliberazione di approvazione dei valori delle aree edificabili per l'anno 2018 (218kB - PDF)
Deliberazione di approvazione delle aliquote per l'anno 2018 (251kB - PDF)
Designazione del Funzionario Responsabile (184kB - PDF)
Regolamento IMU modificato nel 2015 (283kB - PDF)
Aree Tematiche:
Tasse, tributi, canoni e pagamenti