Contro gli avvisi di accertamento emessi dal Servizio Tributi del Comune, i contribuenti possono presentare ricorso al Comune ai sensi del D. Lgs. n.546 del 31/12/1992, nel termine di 60 giorni dalla notifica degli atti.
Per le controversie di valore non superiore a € 50.000,00, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 10 comma 2 della Legge 96/2017, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, in presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, previsto dall’art. 17 bis comma 2, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione. Decorso tale termine, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio entro 30 giorni, a pena di inammissibilità, mediante deposito dell'originale del ricorso notificato presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale (Via Andrea da Formigine, 3 40100 Bologna), secondo le disposizioni di cui all’art. 22 del D.Lgs. 546/92.
Per le cause relative a tributi di importo inferiore a 3.000,00 Euro, non è necessario il patrocinio di un difensore abilitato.
Annalisa Tedeschi
Direttore Area Economico Finanziaria e Controllo, Pasqualino Ricotta
Nel caso il procedimento amministrativo non si concluda entro il termine previsto, l'interessato può ricorrere al soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo affinché questi concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Tale richiesta deve essere inoltrata via mail alla pec: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it oppure per iscritto all'URP
Il ricorso/reclamo deve essere notificato al Comune di Anzola dell'Emilia in uno dei seguenti modi:
a) mediante consegna diretta al Protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia, che ne rilascerà ricevuta;
b) tramite servizio postale mediante spedizione in plico senza busta, raccomandata con avviso di ricevimento;
c) tramite ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art.137 e seguenti del CPC
Il ricorrente è tenuto al pagamento del contributo unificato che per le controversie di valore fino a € 2.582,28 è pari a € 30,00
Il Servizio Tributi, a seguito della valutazione del reclamo/mediazione, può procedere mediante:
- accoglimento del reclamo (la vertenza è definita);
- accoglimento parziale e formulazione di una propria proposta di mediazione (se accolta dal contribuente la vertenza è definita; in caso contrario si avvia il processo tributario);
- diniego del reclamo (si avvia il processo tributario)
Decorso il termine dei 90 giorni per l'eventuale definizione del reclamo/mediazione scattano i termini per la costituzione in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna:
- 30 giorni per il deposito del ricorso da parte del contribuente;
- 60 giorni per il deposito delle controdeduzioni al ricorso da parte dell'Ufficio Tributi.
La riscossione e il pagamento delle somme indicate nell'atto impugnato sono sospesi durante la fase del reclamo/mediazione, cioè fino allo scadere del novantesimo giorno.
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