Nei luoghi pubblici, i proprietari e i detentori di cani devono adottare le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio a misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale, fatte salve le aree per sgambamento cani individuate dal Comune;
b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
f) raccogliere gli escrementi del proprio cane sia all'interno delle aree pubbliche che in quelle dedicate allo sgambamento e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse;
g) i cani appartenenti alle razze indicate nell'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 sono obbligati all'uso contestuale del guinzaglio e della museruola;
h) divieto di accesso ai cani in tutte le aree appositamente predisposte per il gioco dei bambini laddove espressamente segnalato da divieti comunali.
I trasgressori, qualora il fatto non costituisca più grave danno o reato (abbandono di animale, omessa custodia, ecc. ) saranno puniti per ogni violazione con sanzioni di euro 25,00 per ogni punto sopra esposto.
Aree Tematiche:
Avvisi e comunicazioni