Si ritiene utile riepilogare di seguito le informazioni relative all'installazione di pergolati, pensiline e/o casette in legno.
PERGOLATI
PENSILINE
CASETTE DI LEGNO
Cosa si intende per PERGOLATO?
In base alle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia definite dalla Regione Emilia Romagna con propria Delibera di Giunta Regionale n.922/2017 un pergolato è esclusivamente:“Struttura autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento.Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili.”
Per costruire un PERGOLATO devo presentare un progetto edilizio al Comune? No. Il pergolato, come sopra definito, non costituisce volume (sempre in base alla definizione di volume contenuta nella delibera regionale già citata) e pertanto, dal 28 settembre 2013 con l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 15 che ha modificato la disciplina edilizia, la sua installazione è stata liberalizzata dal solo punto di vista della necessità di presentare un titolo abilitativo edilizio.Nel dettaglio il pergolato rientra tra gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria (cfr. comma 1 dell'articolo 7 della LR 15/2013).
Quali verifiche urbanistiche ed edilizie devo fare prima di costruire un PERGOLATO? La Legge regionale 15/2013, come detto, ha semplificato solamente l’aspetto procedurale da un punto di vista amministrativo eliminando la necessità di presentare un qualsivoglia titolo abilitativo edilizio per la costruzione di un pergolato. Ciò non significa che queste attività siano completamente libere infatti l’installazione deve comunque rispettare tutte le norme che hanno incidenza sull’attività edilizia ovvero leggi, regolamenti, strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica nonché tutte le norme di settore, le norme sui vincoli paesaggistici, idrogeolocici, ambientali e di tutela del patrimonio storico artistico ed archeologico. Pertanto l’installazione del pergolato, oltre a dover rispettare comunque le distanze dai confini, siano essi urbanistici, di proprietà o dalle strade, le distanze dalle altre costruzioni (disciplinati dall’art. 3.1.1 capo 1 Titolo III del Regolamento Edilizio e dal Codice Civile) le norme estetiche eventualmente disciplinate dal RUE nei vari ambiti del territorio, deve rispettare le altre normative specifiche qualora siano da installare in luoghi o su immobili assoggettati a particolari vincoli ed ottenere quindi, preventivamente all’installazione, tutti i nulla osta, autorizzazioni o atti di assensi eventualmente dovuti in applicazione delle normative di settore applicabili (es. normativa in materia sismica).
Come posso verificare i vincoli e/o le disposizioni alle quali è assoggettato l’immobile o l’area di mio interesse?
É possibile verificare direttamente, in autonomia, i vincoli cui è assoggettato l’immobile interrogando le informazioni cartografiche disponibili accedendo al Web sit – portale cartografico del comune di Anzola dell’Emilia e consultando poi le normative da esso desunte oppure è possibile rivolgersi allo Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive nelle giornate di ricevimento del pubblico avendo cura di conoscere i dati catastali aggiornati degli immobili/aree oggetto di interesse.
Ho scoperto che l’immobile è localizzato in un’area di interesse paesaggistico tutelata per legge ai sensi dell’art. 142 del Dlgs 42/2004, cosa devo fare?
In caso di area o immobile soggetto a tutela paesaggistica è necessario acquisire, prima dell’installazione, la prescritta "autorizzazione paesaggistica semplificata" (ai sensi del D.P.R. 31/2017) secondo le procedure descritte nell’apposita scheda della guida ai servizi, rivolgendosi comunque ad un tecnico, libero professionista, abilitato ed iscritto in apposito albo professionale.
Ho scoperto che l’immobile è tutelato in quanto Bene Culturale ai sensi degli art. 10 e 13 del Dlgs 42/2004, cosa devo fare?
In caso di area o immobile dichiarata bene culturale è necessario acquisire, prima dell’installazione, la prescritta autorizzazione della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici provinciale a mezzo dello Sportello Unico per l’edilizia e le Attività Produttive, rivolgendosi comunque ad un tecnico, libero professionista, abilitato ed iscritto in apposito albo professionale.
E per gli aspetti strutturali devo fare verificare il PERGOLATO?
Sì. Anche la normativa in materia sismica e le norme tecniche per le costruzioni sono discipline di settore applicabili e da rispettare nel caso di installazione di elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. In materia sismica è possibile che vi troviate in due distinti casi:
1) il manufatto che dovete installare ha caratteristiche tali da farlo rientrare in uno dei punti elencati nell’allegato 1 alla delibera di giunta regionale n. 2272/2016 che stabilisce quali interventi siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità a fini sismici. In tal caso è necessario far valutare il manufatto da installare ad un tecnico, libero professionista abilitato, iscritto ad apposito albo professionale che vi rilascerà la documentazione necessaria a dimostrare che il manufatto rientra appunto in uno dei punti elencati nell’allegato 1 alla delibera di giunta regionale sopra citata. Detta documentazione è da predisporre su apposita modulistica regionale unificata la regione Emilia e da conservare per poter essere esibita in sede di eventuali controlli degli Enti preposti.
2) il manufatto che dovete installare NON ha caratteristiche tali da farlo rientrare in uno dei punti elencati nell’allegato 1 alla delibera di giunta regionale n. 2272/2016. in tal caso è invece necessario presentare al comune un progetto strutturale effettuando un deposito sismico, ai sensi dell’art.13 della LR 19/2008 secondo le procedure descritte nell’apposita scheda della guida ai servizi rivolgendosi comunque ad un tecnico, libero professionista, abilitato ed iscritto in apposito albo professionale. Inoltre, in tal caso, unitamente al deposito sismico dovrà essere predisposta apposita pratica edilizia relativa a SCIA.
Se invece del PERGOLATO voglio installare una TETTOIA posso procedere allo stesso modo?
No. La costruzione di una tettoia costituisce invece la realizzazione di un nuovo volume e come tale è assoggettata alla disciplina edilizia delle costruzioni; non è annoverabile tra gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria. Per la costruzione di una tettoia, qualora ammessa nell’ambito territoriale in cui si trova l’immobile o l’area di proprietà, occorre presentare, in base alle caratteristiche dimensionali della stessa una richiesta di permesso di costruire o una segnalazione certificata d’inizio attività a firma di un tecnico libero professionista, iscritto ad apposito albo professionale che effettuerà preliminarmente tutte le verifiche tecniche necessarie.
Cosa si intende per PENSILINA?
In base alle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia definite dalla Regione Emilia Romagna con propria Delibera di giunta regionale n.922/2017 una pensilina è esclusivamente: “elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno” .
Per costruire una PENSILINA devo presentare un progetto edilizio al Comune?
No solo se si tratta di una tenda (DMIT 2/3/2018) tipo "capottina" avvolgibile. Diversamente serve un titolo edilizio ai sensi della L.R. 15/2013 e s.m. e i., anche se la pensilina, fino ad una profondità in aggetto di m 1,49, non costituisce nuova superficie nè costituisce nuovo volume (sempre in base alla definizione di volume contenuta nella delibera regionale già citata).
Quali verifiche urbanistiche ed edilizie devo fare prima di costruire una PENSILINA con profondità di aggetto fino a m 1,49 ?
Si devono fare tutte le verifiche dei casi già esposti precedentemente.
Cosa si intende per CASETTE IN LEGNO?
In base alla definizione contenuta all’art. 11 del Regolamento urbanistico edilizia – RUE, per c.d. “casette in legno” qualificabili come attività edilizia libera sono da intendersi:“i depositi tecnici, anche dotati di copertura e pareti perimetrali, che abbiano superficie coperta inferiore a 8 mq ed altezza massima (esterna) pari a 2,40 m , non destinati alla permanenza di persone e ad utilizzo esclusivamente per il servizio dei relativi edifici principali, in quanto manufatti di dimensioni non significative e trascurabili dal punto di vista volumetrico, ai fini della trasformazione edilizia del territorio.”
Per costruire una CASETTE IN LEGNO devo presentare un progetto edilizio al Comune?
No. La casetta in legno, come sopra definita e nel limite ammesso dal citato art. 11 del RUE ovvero “ nel numero di uno per unità immobiliare ed uno per unità condominiale purchè realizzati in arredo alle aree pertinenziali di edifici, queste ultime intese come spazi esterni (quali giardini, cortili, corti interne, ecc., ma anche balconi, terrazzi e lastrici solari), di proprietà esclusiva e/o condominiale” , è da ritenersi qualificabile tra gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria (cfr. comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 15/2013) e la sua installazione è stata liberalizzata dal solo punto di vista della necessità di presentare un titolo abilitativo edilizio.
Quali verifiche urbanistiche ed edilizie devo fare prima di costruire una CASETTA IN LEGNO?
Si devono fare tutte le verifiche dei casi già esposti precedentemente.
La Legge regionale 15/2013, come detto, ha semplificato solamente l’aspetto procedurale da un punto di vista amministrativo eliminando la necessità di presentare un qualsivoglia titolo abilitativo edilizio per la costruzione di una c.d. “casetta in legno”. Ciò non significa che queste attività siano completamente libere infatti l’installazione deve comunque rispettare tutte le norme che hanno incidenza sull’attività edilizia ovvero leggi, regolamenti, strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica nonché tutte le norme di settore, le norme sui vincoli paesaggistici, idrogeolocici, ambientali e di tutela del patrimonio storico artistico ed archeologico. Pertanto l’installazione della casetta in legno, oltre a dover rispettare comunque le distanze dai confini, siano essi urbanistici, di proprietà o dalle strade, le distanze dalle altre costruzioni (disciplinati dall’art. 16 del Regolamento Urbanistico Edilizio – RUE e dal Codice Civile) le norme estetiche eventualmente disciplinate dal RUE nei vari ambiti del territorio, deve rispettare le altre normative specifiche qualora sia da installare in luoghi o su immobili assoggettati a particolari vincoli ed ottenere quindi, preventivamente all’installazione, tutti i nulla osta, autorizzazioni o atti di assensi eventualmente dovuti in applicazione delle normative di settore applicabili.
Per eventuali informazioni o per verificare la disciplina urbanistica ed edilizia applicabile al vostro immobile è possibile rivolgersi allo Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive avendo cura di conoscere l’indirizzo ed i dati catastali dell’immobile oggetto di richiesta d’informazioni.
Aree Tematiche:
Edilizia e sostegno per la casa