Si comunica agli utenti che in seguito alle disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo introdotte con D.L. 5/2012, il DURC non deve più essere allegato alla pratica edilizia per i lavori edili privati affidati ad imprese o lavoratori autonomi, poiché è l’Amministrazione che si fa carico di acquisirlo d’ufficio.
Al fine di consentire all’Amministrazione le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese a cui è affidata l’esecuzione di interventi edilizi la cui realizzazione è subordinata al deposito/rilascio di titolo edilizio, oltre alla nomina dell’impresa, occorre comunicare i dati previdenziali degli esecutori delle opere. Pertanto il Servizio Edilizia ha aggiornato la modulistica relativa alla nomina dell'impresa esecutrice dei lavori suddividendola in tre sezioni:
- nella sezione 1, da compilare e allegare sempre alla pratica, il committente o il responsabile dei lavori nomina l'impresa ed effettua le dichiarazioni di competenza relativamente agli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- nella sezione 2, da compilare e allegare sempre alla pratica, il titolare dell'impresa esecutrice dei lavori autocertifica i dati previdenziali necessari per l'acquisizione d'ufficio del DURC
- nella sezione 3, da compilare e allegare esclusivamente in sede di nomina dell'impresa nei permessi di costruire presentati dal 07/05/2012, il committente autocertifica l'importo dei lavori al fine di individuare la documentazione antimafia da richiedere all'impresa
Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 12, comma 1 e 3 della L.R. n. 11/2010, che subordinano l'efficacia del permesso di costruire alla trasmissione della documentazione antimafia, oltre a quella prevista dall'art. 90 comma 9 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si è provveduto a predisporre un ulteriore nuovo modello da allegare in sede di nomina dell'impresa nei permessi di costruire presentati dal 07/05/2012 con il quale il titolare dell'impresa ed i singoli soci autocertificano che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto decadenza o di sospensione indicate dall’art.67 del D.lgs 6 settembre 2011 n. 159.
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