Il 18 ottobre è cessato l’obbligo di esposizione del contrassegno di assicurazione r.c. auto su tutti i veicoli a motore.
Resta fermo l’obbligo, previsto dall’articolo 180 del Codice della strada, di tenere a bordo del veicolo il certificato di assicurazione, ovvero il documento che attesta la regolarità della copertura. L’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) informa che, in caso di controlli delle autorità pubbliche, gli automobilisti possono dimostrare di avere ottemperato all’obbligo di assicurazione esibendo l’attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio, che prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione della banca dati delle coperture r.c. auto (si veda art. 31, comma 2bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”). La suddetta banca dati, contenente le informazioni sulla copertura assicurativa dei veicoli, è istituita presso la Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è alimentata dalle compagnie di assicurazione.
Sul portale dell’automobilista (all’indirizzo www.ilportaledellautomobilista.it ) è possibile verificare la presenza di copertura assicurativa sul veicolo. Nel caso in cui il consumatore che ha regolarmente corrisposto il premio verifichi dalla consultazione del portale che il proprio veicolo non risulta assicurato potrà tempestivamente segnalare la circostanza alla propria compagnia assicurativa ed, eventualmente, presentare reclamo all’IVASS.
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