Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.
Si possono effettuare dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania (che nel caso in cui coincida con il lunedì l'inizio viene anticipato al sabato) per sessanta giorni (saldi invernali) e dal primo sabato del mese di luglio per sessanta giorni (saldi estivi) .
Cinzia Pitaccolo
Per informazioni: Sportello Unico per l'edilizia e le attività produttive
Per inoltrare le pratiche online, accedere dal portale Accesso unitario.
La regione Emilia Romagna, con delibera n. 1780 del 2.12.2013 ha semplificato le vendite di fine stagione, eliminando l’obbligo della comunicazione al Comune.
E' obbligatoria l'esposizione del prezzo ordinario con l'indicazione dello sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita.
Per non indurre in errore il consumatore è obbligatorio esporre le merci oggetto della vendita di fine stagione in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.
- Art. 15 Decreto Legislativo 114/98;
- DGR n. 1732/1999;
- DGR n. 725 del 30/05/2011;
- DGR n.1780/2013
- Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n.1804 del 09/11/2016
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