Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di vendere in breve tempo tutte le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, reale ed effettiva, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali.
La durata può essere: non superiore alle 6 settimane nei casi di trasferimento di sede dell'azienda o rinnovo o trasformazione dei locali, 13 settimane nei casi di cessazione attività o cessione dell'azienda.
L'esercente, nei casi di trasformazione o rinnovo locali, al termine della liquidazione, è obbligato a chiudere l'esercizio.
Non è comunque possibile l'effettuazione delle vendite di liquidazione, a seguito di trasformazione o rinnovo locali, nel mese di dicembre.
Cinzia Pitaccolo
Per informazioni: Sportello Unico per l'edilizia e le attività produttive
Per inoltrare le pratiche online, accedere dal portale Accesso unitario
Presentazione di apposita comunicazione al Comune, almeno 15 giorni prima dell'inizio di tali vendite, tramite Accesso unitario.
Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti atti, con riferimento alla diversa casistica:
a) cessazione dell'attività: dichiarazione del richiedente in cui si attesta di cessare l'attività di vendita al termine della vendita di liquidazione;
b) cessione dell'azienda: copia dell'atto che attesta la compravendita dell'azienda, sia in forma preliminare, sia in forma definitiva ovvero la cessione della gestione;
c) trasferimento di sede dell'azienda: dichiarazione del richiedente in cui si attesta di essere in possesso dell'autorizzazione al trasferimento; nei casi in cui sia prevista la semplice comunicazione, dichiarazione in cui si attesta di aver effettuato la comunicazione;
d) trasformazione o rinnovo dei locali: dichiarazione del richiedente in cui si attesta di avere richiesto il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, se necessaria; qualora si tratti di interventi non soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, copia del preventivo di spesa e della relativa conferma d'ordine dell'impresa incaricata o fornitrice, specificandone l'ammontare. Entro 45 giorni dall'effettuazione dei lavori deve essere prodotta al Comune dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio in cui si attesta di essere in possesso delle fatture comprovanti l'intervento e, nel caso questo non sia soggetto a concessione o autorizzazione edilizia, indicandone l'ammontare.
Non è prevista alcuna risposta da parte dell'Amministrazione; per procedere alle vendite straordinarie è sufficiente l'invio della comunicazione da parte degli interessati.
E' obbligatoria l'esposizione del prezzo originario e la percentuale di sconto o ribasso applicata.
Gli eventi posti a base delle possibilità di effettuare le vendite di liquidazione devono appartenere ad una delle seguenti tipologie:
- cessazione dell'attività: al termine della fine della vendita di liquidazione;
- cessazione e trasferimento dell'azienda: entro 3 mesi dalla fine della vendita di liquidazione;
- trasformazione e rinnovo dei locali: l'avvio delle opere deve avvenire entro 3 mesi dalla fine della vendita di liquidazione.
Al termine della vendita di liquidazione che precede la cessazione dell'attività commerciale, l'esercente è tenuto a riconsegnare al Comune il titolo autorizzatorio.
Chi effettua tale tipo di vendita deve indicare gli estremi della comunicazione al Comune.
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