Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati.
La vendita sottocosto può essere effettuata solo tre volte l'anno; ogni vendita non può avere durata superiore a 10 giorni e il numero dei prodotti oggetto di ciascuna vendita non può essere superiore a 50.
Cinzia Pitaccolo
Per informazioni: Sportello Unico per l'edilizia e le attività produttive
Per inoltrare le pratiche online, accedere dal portale Accesso unitario
La vendita sottocosto deve essere comunicata al Comune dove è ubicato l'esercizio almeno 10 giorni prima dell'inizio tramite Accesso unitario
Al fine di garantire la tutela del consumatore ed agevolare l'attività di controllo, alla comunicazione va allegato l'elenco dei prodotti destinati alla vendita sottocosto o copia del messaggio pubblicitario
Non è prevista alcuna risposta da parte dell'Amministrazione; per procedere alle vendite straordinarie è sufficiente l'invio della comunicazione da parte degli interessati.
All'interno dell'esercizio commerciale i prodotti in vendita sottocosto vanno tenuti separati da quelli venduti alle condizioni ordinarie, in modo che siano inequivocabilmente identificabili.
Le violazioni in materia di vendite sottocosto sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 (da convertire in euro).
Decreto Lgs. n. 114/98;
D.P.R. 6.4.2001 n. 218
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