Il Comune, su richiesta del contribuente o dell’utente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria non affidate in concessione a terzi esclusivamente per il debito risultante dai seguenti atti: avvisi di accertamento esecutivi tributari e patrimoniali e ingiunzioni di pagamento superiori a € 500,00.
Annalisa Tedeschi
Direttore Area Economico Finanziaria e Controllo, Pasqualino Ricotta
Nel caso il procedimento amministrativo non si concluda entro il termine previsto, l'interessato può ricorrere al soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo affinché questi concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Tale richiesta deve essere inoltrata via mail alla pec: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it oppure per iscritto all'URP
La domanda di rateizzazione, motivata in ordine alla condizione di temporanea difficoltà economica del richiedente, deve essere presentata entro il termine per il pagamento dell’atto (avviso di accertamento esecutivo, ingiunzione) di cui si richiede il pagamento rateale e comunque, con riferimento agli avvisi di accertamento, non oltre la scadenza della relativa ingiunzione di pagamento.
La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.
Il Funzionario responsabile dell’entrata del Comune, sulla base dell’istruttoria compiuta, adotta il provvedimento di concessione o di diniego della rateizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta.
Art.. 57, Regolamento generale delle Entrate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 dell’11.06.2013 e succ. modif.
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