Il decreto-legge sul riordino della giustizia civile (D.L. 12 settembre 2014, n. 132) ha previsto la riduzione a provvedimento amministrativo di alcune cause di separazione e di divorzio per alleggerire il carico di lavoro dei tribunali, sperando in tal modo di accorciare i tempi ora necessari per la definizione dei procedimenti giudiziari. In determinati casi si potrà - in alternativa al giudice - rivolgersi ad un avvocato oppure all’ufficiale dello Stato Civile per porre fine al vincolo matrimoniale.
Art. 6 - Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento del Procuratore della Repubblica (nulla osta o autorizzazione), all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia autenticata dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5. L'accordo da inoltrare al Comune di Anzola dell'Emilia potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, e unitamente ad una dichiarazione di conformità all'originale, anch'essa firmata digitalmente, via pec al seguente indirizzo: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it.
Art. 12 - Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile
I coniugi possono concludere, innanzi all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, un accordo di separazione personale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. In questo caso l'assistenza di un avvocato è facoltativa. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. L'accordo non puo' contenere patti di trasferimento patrimoniale, nè clausole avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come - ad esempio - l'uso della casa coniugale, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti. Può invece contenere le obbligazioni al pagamento periodico di una somma di denaro di una delle parti a favore dell'altra (assegno di mantenimento), tenendo presente che l'Ufficiale dello Stato Civile non potrà entrare nel merito di tale somma, nè valutare la congruità della stessa, dovendosi solamente limitare a recepire quanto concordato consensualmente dalle parti.
Divorzio breve (Modifiche introdotte dalla Legge 6/5/2015 n. 55)
Con la legge 6 maggio 2015 n. 55, art. 1 (GU n. 107 del 11/05/2015) entrata in vigore 26/05/2015 è stato introdotto il c.d. “divorzio breve”, cioè la possibilità di ottenere il divorzio dopo un breve periodo di tempo di separazione personale.
I 3 anni previsti dalla legge 898/1970 sono stati accorciati nel seguente modo:
La nuova legge (art. 2) ha introdotto modifiche anche al regime patrimoniale dei coniugi, prevedendo lo scioglimento della comunione legale:
Monia Pellizzari
Direttore Area Amministrativa e Innovazione.
Nel caso il procedimento amministrativo non si concluda entro il termine previsto, l'interessato può ricorrere al soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo affinché questi concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Tale richiesta deve essere inoltrata via mail alla pec: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it oppure per iscritto all'URP
Le fasi dell'accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile:
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo di separazione o divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
Il costo è di € 16,00, pari al costo dell'imposta di bollo, come da delibera di giunta n.141 del 9/12/2014.
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Trasmissione richiesta di trascrizione accordo di negoziazione assistita da avvocati | fb17283731f272b786b9480fe31afdef.pdf | 61.79 KB | Scarica | |
Richiesta di modifica delle condizioni di separazione o divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile | 8105760ca8b3e111b9f055f96231abff.pdf | 50.67 KB | Scarica | |
Richiesta di separazione coniugale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile | d1704a2b5a9a3aa59d27f1c8b2a4469c.pdf | 49.49 KB | Scarica | |
Richiesta di divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile | dich._sost._richiesta_divorzio_davanti_usc.pdf | 77.36 KB | Scarica |
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