Il comune di Anzola rientra in un territorio classificato a bassa sismicità. In materia sismica, dal 1 giugno 2010, trova piena attuazione la L.R. 19/2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico". Ai sensi dell'art. 11 sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione sismica (art. 11 e 12 della L.R. 19/2008) l'avvio e la realizzazione dei lavori di: sopraelevazione, su edifici di interesse strategico e infrastrutturale rilevanti per la protezione civile, su edifici e infrastrutture rilevanti in caso di collasso e i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche.
L'avvio e la realizzazione dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica da parte dello Sportello pratiche sismiche dell'Unione Reno Galliera, al quale è stato affidato lo svolgimento delle funzioni in materia sismica, con Delibera di C.C. n. 66/2021, con esercizio per il triennio 2022/2024.
Direttore Area Tecnica Urbanistica, Edilizia e Attività Produttive
La documentazione deve essere inoltrata allo Sportello Unico per l'Edilizia tramite il portale Accesso Unitario (edilizia produttiva) o tramite posta elettronica certificata – PEC –(edilizia residenziale).
Lo Sportello, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.19/2008, trasmette la documentazione riguardante la richiesta di autorizzazione alla struttura tecnica competente, la quale ne verifica la regolarità e la completezza.
L'istanza deve essere effettuata dal richiedente avente titolo o da persona delegata per iscritto che inoltra la documentazione allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE).
La documentazione è quella indicata nella modulistica predisposta dalla Regione scaricabile direttamente dal sito della Regione Emilia Romagna al seguente indirizzo: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/l.r.-30-ottobre-2008-n.-19-norme-per-la-riduzione-del-rischio-sismico/modulistica-unificata-regionale-mur-1
1) Occorre corrispondere il pagamento degli importi relativi al rimborso forfettario delle spese istruttorie da versarsi all'Unione Reno Galliera, secondo gli importi stabiliti dalla D.G.R. 1934/2018. Il pagamento dovrà essere effettuato scegliendo i servizi "TDA_Controllo Pratiche Sismiche_Uso Abitativo" e "TDA_Controllo Pratiche Sismiche_Uso Commerciale".
2) Occorre inoltre corrispondere i diritti di segreteria secondo quanto quantificato dalla delibera di Giunta Comunale n. 135/2021. Per effettuare pagamenti elettronici, consulta la pagina di PAGO PA
3) L'istanza di autorizzazione sismica deve essere accompagnata dal versamento di n. 2 marche da bollo del valore di € 16.00 ciascuna (una per l'istanza ed una per il rilascio)
Qualora per l’intervento edilizio sia richiesta l’Autorizzazione sismica, lo Sportello Unico entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione della pratica svolge il controllo formale e indice Conferenza di Servizi semplificata, la cui durata è pari a 90 giorni. Si applica la disciplina della Conferenza di Servizi come prevista dalla L. 241/1990.
L'autorizzazione sismica ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio.
La validità decade a seguito dell’entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa. La presentazione di varianti sostanziali ai fini sismici comporta l’acquisizione di un nuovo titolo abilitativo sismico il cui termine di validità decorre nuovamente per gli interventi effettivamente interessati dal progetto di variante, che possono riguardare in toto o in parte quelli descritti nel progetto originario oppure essere aggiuntivi a questi.
Qualora non siano intervenute varianti sostanziali al progetto e nell’esecuzione dei lavori, né innovazioni normative, può essere sufficiente presentare, entro il termine di validità del precedente titolo abilitativo (con congruo anticipo) un’istanza di rinnovo dell’autorizzazione sismica in forma semplificata, che contenga l’asseverazione del direttore dei lavori incaricato che i lavori non sono ancora iniziati e, nel caso in cui i lavori siano in corso, l’asseverazione sulla corrispondenza dei lavori eseguiti al progetto già autorizzato ed, in entrambi i casi, che il progetto già autorizzato rimane invariato ai fini strutturali e sismici.
Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 9, comma 1, ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati, è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto.
Completate le opere strutturali il direttore dei lavori ne dà comunicazione depositando la "relazione a strutture ultimate". Il collaudatore nei 60 giorni successivi al completamento delle strutture provvede a depositare il certificato di collaudo statico. Il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 . Negli interventi in cui il certificato di collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori.
La relazione a strutture ultimate, e il collaudo statico e il certificato di rispondenza alle norme tecniche sulle costruzioni sono depositati presso la Struttura tecnica competente.
La documentazione è quella indicata nella modulistica predisposta dalla Regione scaricabile direttamente dal sito della Regione Emilia Romagna al seguente indirizzo: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/l.r.-30-ottobre-2008-n.-19-norme-per-la-riduzione-del-rischio-sismico/modulistica-unificata-regionale-mur-1
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