Quando nasce un bambino è obbligatorio fare la dichiarazione di nascita per l'iscrizione del nuovo nato nel registro comunale dello stato civile.
Monia Pellizzari
Direttore Area Amministrativa e Innovazione.
Nel caso il procedimento amministrativo non si concluda entro il termine previsto, l'interessato può ricorrere al soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo affinché questi concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Tale richiesta deve essere inoltrata via mail alla pec: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it oppure per iscritto all'URP
La dichiarazione di nascita può essere fatta alternativamente presso:
- l'ospedale o la casa di cura dove è avvenuta la nascita;
- il Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita;
- il Comune di residenza dei genitori, se diverso da quello di nascita;
- il Comune di residenza della madre, se diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti;
- il Comune di residenza del padre, se diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti e sono d'accordo.
La dichiarazione deve essere fatta: oralmente, senza bisogno di testimoni, entro tre giorni dalla nascita, se fatta presso un ospedale o una casa di cura; entro 10 giorni dalla nascita, se fatta presso il Comune.
Possono fare la dichiarazione di nascita:
i genitori coniugati: in questo caso la dichiarazione può essere resa da un solo genitore, salvo il caso in cui i genitori vogliano scegliere di attribuire al bambino il doppio cognome. In questo caso i genitori, anche se sposati, dovranno presentarsi entrambi per firmare la dischiarazione di nascita, oppure il genitore che non si presenta dovrà preventivamente compilare e firmare la dichiarazione di scelta del doppio cognome, allegando copia del proprio documento di identità;
i genitori non coniugati: in questo caso è necessaria la presenza di entrambi ai fini del riconoscimento;
persona con procura speciale di uno dei genitori;
un medico, ostetrica o qualsiasi persona che abbia assistito al parto.
- Attestazione di nascita, rilasciata dalla direzione sanitaria o dal medico che ha assistito al parto;
- documento di identità valido del dichiarante o dei dichiaranti;
Immediati (30 giorni per la trascrizione dell'atto di nascita).
In caso di chiusura al pubblico del servizio demografici per 2 giorni festivi consecutivi sarà attivo il servizio di reperibilità il secondo giorno festivo dalle ore 8 alle ore 12 al numero 3296509611 solo per le denunce in scadenza rispetto ai termini di legge - 10° giorno dalla nascita
Con la sentenza n. 286/2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del Codice Civile secondo la quale non è consentito ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno . Pertanto, in seguito a questa sentenza e alla circolare n. 7/2017 del Ministero dell'Interno, è consentito ai genitori fare richiesta davanti all'Ufficiale dello Stato Civile di attribuzione al neonato del cognome materno posponendolo a quello paterno.
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