Gli italiani che risiedono permanentemente all'estero hanno il diritto-dovere di iscriversi all'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero).
L'adempimento risulta di grande utilità perchè consente ai connazionali di ottenere il rilascio di documenti e certificazioni dal Comune di iscrizione e dal Consolato di residenza e permette inoltre l'esercizio del diritto elettorale.
Monia Pellizzari
All'estero
L'interessato, entro 90 giorni dall'arrivo nello stato estero, deve presentare al Consolato italiano competente per territorio la domanda di trasferimento all'estero ossia di iscrizione all'A.I.R.E (E' comunque sempre possibile, anche dopo i 90 giorni, fare richiesta di iscrizione all'Aire per regolarizzare la propria posizione anagrafica).
L'iscrizione all'AIRE decorre dalla data di presentazione della dichiarazione resa dal cittadino all'Ufficio consolare di residenza.
Al Comune di residenza
L'interessato può recarsi, prima di partire, all'anagrafe del comune di ultima residenza, dichiarando la sua intenzione di trasferirsi all'estero. Entro 90 giorni dall'arrivo nello stato estero è necessario, in ogni caso, fare richiesta di trasferimento di residenza al Consolato italiano che provvederà ad inviare la pratica al Comune di ultima residenza che completerà la procedura di iscrizione AIRE.
In questo caso la decorrenza dell'iscrizione è quella della prima dichiarazione fatta al Comune di ultima residenza.
In entrambi i casi occorre specificare i dati degli altri componenti della famiglia (cittadini italiani) con i quali l'interessato intende trasferirsi, portando i relativi documenti di riconoscimento (C.I. valida per l'espatrio o passaporto).
- Aver trasferito la propria residenza da un Comune italiano all'estero per un periodo superiore ad 1 anno;
- Essere maggiorenne.
Hanno diritto ad essere iscritti all'Aire anche:
- I cittadini italiani nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita sia stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza;
- Le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all'estero, continuando a risiedervi.
Documento di riconoscimento valido per l'espatrio dell'interessato e dei familiari che intendono trasferirsi all'estero.
Nessuna.
Una volta definita l'iscrizione all'AIRE il Comune provvederà ad inviare comunicazione di avvenuta iscrizione all'interessato.
Qualora l'interessato pur essendosi presentato al Comune, non si rechi successivamente presso l'ufficio consolare competente, il provvedimento d'iscrizione AIRE rimarrà sospeso per un anno. Decorso tale periodo il cittadino verrà cancellato dall'anagrafe della popolazione residente (APR) per irreperibilità, con conseguente segnalazione al Prefetto.
Non è necessaria l'iscrizione in A.I.R.E. nei seguenti casi:
- quando la permanenza all'estero è inferiore a 12 mesi;
- quando si tratta di lavoratori stagionali, che poi tornano ove hanno lasciato il nucleo familiare;
- dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi.
L'aggiornamento dell'AIRE dipende dal cittadino. L'interessato deve comunicare al competente ufficio consolare, entro un massimo di 90 giorni:
- il trasferimento della propria residenza o abitazione;
- le modifiche dello stato civile per la trascrizione degli atti in Italia (matrimoni, nascite, divorzi ecc.).
I cittadini sono inoltre tenuti ad avvertire il Consolato quando acquistano una cittadinanza straniera.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento delle cartoline o dei plichi elettorali, in caso di votazioni.
E' inoltre importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo, uniformandosi alle norme postali del Paese di residenza.
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