La dispersione delle ceneri può avvenire esclusivamente nei seguenti luoghi:
- area cimiteriale appositamente individuata;
- area privata, aperta e con il consenso del proprietario;
- in natura (in mare, lago, fiume) nei tratti liberi da natanti e manufatti.
La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente.
Il richiedente la dispersione dovrà indicare chiaramente nell’istanza il luogo in cui intende procedere alla stessa, secondo le volontà del defunto o, in mancanza, secondo l’accordo delle persone aventi titolo a disporre delle ceneri.
Chi può effettuare la dispersione
La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della creamazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.
Monia Pellizzari
Direttore Area Amministrativa e Innovazione.
Nel caso il procedimento amministrativo non si concluda entro il termine previsto, l'interessato può ricorrere al soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo affinché questi concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Tale richiesta deve essere inoltrata via mail alla pec: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it oppure per iscritto all'URP
La domanda per la dispersione delle ceneri deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio di Stato Civile, dalla persona avente titolo ad ottenere l’autorizzazione (persona indicata dal defunto).
All’istanza devono essere allegati tutti i documenti e atti comprovanti la volontà del defunto.
La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da una delle seguenti disposizioni:
1) disposizione testamentaria;
2) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell’art. 620 del Codice Civile);
3) dichiarazione resa e sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
4) dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: tale forma di manifestazione di volontà viene provata mediante dichiarazione resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado (figli e genitori) nonchè dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Cod. Civ. nel caso in cui manchino il coniuge e i parenti di primo grado.
Il richiedente deve essere una persona indicata dal defunto e comunque avente titolo per ottenere l'autorizzazione.
La domanda ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell’imposta di bollo. Se l’autorizzazione è rilasciata in più originali, l’imposta di bollo è assolta su ognuno di essi.
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Dichiarazione dispersione ceneri un dichiarante | dichiarazione_dispersione_ceneri_una_persona.pdf | 139.91 KB | Scarica | |
Dichiarazione dispersione ceneri più dichiaranti | dichiarazione_dispersione_ceneri_piu_dichiaranti.pdf | 140.73 KB | Scarica | |
Istanza dispersioni ceneri | istanza_di_dispersione_ceneri.pdf | 42.29 KB | Scarica |
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